Nel momento in cui si decide di affidare l’incarico all’agenzia immobiliare, tra le parti viene stipulato un vero e proprio contratto, tramite il quale l’agenzia si impegna a promuovere, a vendere o cercare acquirenti, alla locazione, alla cessione della nuda proprietà, etc…
Tale contratto viene definito “incarico” e contiene tutti gli elementi essenziali per procedere nel rispetto delle normative giuridiche tra il privato e l’agenzia.
In questo caso accade che la parte venditrice dovrà comunque sostenere il pagamento della provvigione all’agenzia, stabilita alla firma dell’incarico.
Si tratta di un modulo prestampato, valido sotto tutti i punti di vista legali, nel quale sono indicati i dati del proprietario o dei proprietari, i dati di chi propone l’acquisto, i dati dell’immobile e la relativa descrizione, se gli impianti sono o meno a norma, se l’immobile è conforme alle norme edilizie ed urbanistiche, i dati dell’attestato di prestazione energetica, le spese condominiali ordinarie e, se deliberate, le spese condominiali straordinarie, il prezzo che si intende offrire, gli estremi dell’assegno o caparra, le modalità di pagamento, le tempistiche per la stipula, e la condizione sospensiva, in caso si dovesse richiedere un mutuo.
Il primo passo è quello di fissare un appuntamento in agenzia per compilare un modulo prestampato con rilascio, da parte di chi intende acquistare un immobile, di un assegno bancario a titolo di deposito di garanzia, comunemente chiamato anche caparra o caparra confirmatoria. L’assegno viene conservato dall’agenzia.
No. Nel caso in cui la proposta di acquisto immobiliare non vada a buon fine, l’assegno verrà immediatamente restituito all’acquirente, senza ulteriori oneri o spese.
Qualora la proposta vada a buon fine, l’assegno verrà restituito o all’atto del contratto preliminare, se stabilito nella proposta di acquisto, o direttamente alla stipula del contratto di vendita.
Poiché la proposta di acquisto ha validità legale, se la parte proponente l’acquisto dovesse ritirarsi dall’impegno sottoscritto prima della firma del contratto preliminare o della stipula, questa scelta comporterà la perdita dell’assegno, che verrà consegnato alla parte venditrice a titolo di indennizzo.
Il preliminare è una scrittura privata nella quale la parte venditrice promette di vendere e la parte acquirente promette di acquistare con rilascio, a favore della parte venditrice, di una somma che viene indicata come caparra confirmatoria, la quale verrà detratta dalla cifra di vendita dell’immobile.
Verificare il residuo mutuo, comunicando alla banca l’intenzione di vendere l’immobile. A seguire, circa venti giorni prima della stipula, richiedere alla banca il saldo fino alla data del rogito notarile e comunicare il dato all’agenzia immobiliare o al notaio, i quali forniranno l’importo alla parte acquirente affinché, in sede di firma dell’atto definitivo, possa portare due assegni circolari inerenti uno la cifra del residuo mutuo e l’altro inerente l’importo rimanente detratto l’importo del mutuo.
L’acquirente deve sostenere le spese notarili; la tassazione prima o seconda casa, che viene calcolata sulla rendita catastale, se si parla di immobile residenziale; la provvigione dell’agenzia, nel caso ci si sia appoggiati ad essa per l’acquisto.
Il venditore deve sostenere la redazione della Relazione Tecnica integrata; eventuali sanatorie, nel caso risultino abusi all’interno dell’immobile; la predisposizione dell’Attestato di Prestazione Energetica; la provvigione dell’agenzia, nel caso ci si sia appoggiati ad essa per la vendita.
Riduzione delle imposte dovute, in quanto per la prima casa si paga l’imposta del 2% sulla rendita catastale, invece che il 9%; inoltre chi acquista un’abitazione può detrarre gli interessi passivi sul mutuo; può detrarre un percentuale su € 1.000 inerente la provvigione dell’agenzia.
Qualora l’affitto preveda un contratto regolare, ossia 4 anni + 4anni in caso di abitazione oppure 6 anni + 6 anni in caso di esercizio commerciale, all’agenzia immobiliare spetterà, sia da parte del locatore che da parte del conduttore, un compenso pari ad una mensilità d’affitto + IVA;
Nel caso in cui, invece, il periodo dell’affitto sia inferiore ad 1 anno, all’agenzia immobiliare spetterà un importo pari al 10% sul totale complessivo della locazione annuale.
La funzione di questo attestato, o certificato, è quello di informare circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica di un intero edificio o di un immobile, nello specifico. Questo attestato deve possederlo chiunque voglia vendere un immobile, in quanto senza di esso il notaio non può procedere alla stipula; anche chi vuole affittare un immobile deve possedere l’attestato in quanto i dati devono essere inseriti all’interno del contratto di locazione, oltre a darne copia all’inquilino. In più è necessario ai fini pubblicitari, pertanto occorre darne copia all’agenzia immobiliare la quale è obbligata a pubblicizzare un immobile inserendo i dati dell’attestato di prestazione energetica.
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